CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Certificazione Energetica APE Torino
APE: Attestato di prestazione energetica
Prestazione energetica: un fattore cruciale
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è il documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un’abitazione o di un appartamento. È uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A4 (ottime prestazioni) a G (pessime prestazioni) le prestazioni energetiche degli edifici e la sua validità è solitamente di 10 anni, a patto che vengano garantiti i controlli e la manutenzione dell’impianto, previsti per legge.
L’attestato può essere rilasciato da un soggetto accreditato, definito Certificatore Energetico, che ha competenze specifiche in materia di efficienza energetica applicata agli edifici. Il certificatore energetico è solitamente un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come l’architetto, l’ingegnere ed il geometra.
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Quando è necessario redigere l’Attestato di Prestazione Energetica?
Nel caso in cui l’APE dovesse essere già presente e ancora in corso di validità non è necessario redigerla nuovamente.
È inoltre necessario aggiornare l’APE a seguito di ogni intervento di ristrutturazione o di riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti termici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o unità immobiliare.
1. Compravendita
2. Donazione
3. Affitto di edifici o singole unità immobiliari
4. Edifici di nuova costruzione
Quando NON è necessario redigere l’Attestato di Prestazione Energetica?
Il Decreto Ministeriale del 26/06/2009 indica le seguenti destinazioni d’uso:
- Box e autorimesse;
- Cantine;
- Parcheggi multipiano;
- Depositi, strutture stagionali a copertura di impianti sportivi.
Successivamente, con il Decreto Ministeriale del 26/06/2015, vengono aggiunte le seguenti casistiche:
- Edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili, ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
- I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- Gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
- I ruderi purché tale stato venga dichiarato nell’atto notarile;
- I fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o agibilità al momento della compravendita (scheletri strutturali o immobili al rustico)